domenica 1 maggio 2011

GARANTE PRIVACY: illecito invio di e-mail commerciali senza il previo consenso.

Gent.le Operatore commerciale,
data la quantità di mail che si ricevono ai due indirizzi di posta elettronica online su www.ingfilipposfragara.it, data la quantità di mail di cancellazione da newsletter commerciali non richieste:

Ti chiedo richiedere il consenso all'invio di e-mail commerciali al fine di evitare diguidi giudiziari.
Di seguito, si riporta un articolo inerente la linea del Garante sull'invio indiscrimitato di informazioni commerciali non rischieste.

Il Garante per la protezione dei dati personali ribadisce la linea dura contro l’invio indiscriminato di fax ed e-mail commerciali eseguito senza la previa acquisizione del consenso dell’interessato, ovvero del destinatario del messaggio. Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle o dai registri pubblici, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio acquisire prima il consenso dei destinatari. Continua l’azione del Garante contro lo spamming e il marketing disinvolto.

L’Autorità ha vietato l’ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati. Il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni di alcuni utenti che continuavano a ricevere e-mail e fax indesiderati nonostante non avessero mai manifestato alcun consenso all’uso dei loro dati per questo scopo.

Lo società coinvolte (due inviavano lo spam tramite posta elettronica [doc. web nn. 1597151 e 1597146], tre tramite fax [doc. web nn. 1597163, 1601506 e 1601475]) in alcuni casi fornivano l’informativa e la richiesta di consenso contestualmente all’invio del primo fax o della prima e-mail che avevano già un contenuto di carattere commerciale.

L’Autorità ha ribadito, invece, che l’uso di sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali, anche quando si tratti di dati estratti da elenchi categorici o da albi, impone la preventiva acquisizione del consenso da parte dei destinatari. Alle cinque società è stato dunque vietato l’ulteriore trattamento illecito dei dati degli utenti interessati, i quali non potranno dunque più essere disturbati. La mancata osservanza del divieto del Garante espone anche a sanzioni penali.

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it

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