Con l'entrata in vigore della legge n. 2 del 28/01/2009 (che converte il DL 185/08), si chiarisce definitivamente la procedura per le detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che erano state variate dall'art. 29 del DL 185/08.
Le nuove disposizioni del nuovo art. 29, valide per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, prevedono:
1. i contribuenti interessati alla detrazione per i commi 344-347, della legge 27/12/2006 n° 296, devono inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
2. i termini e le modalità per l’invio della comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 2/2009 (entro il 28 febbraio 2009), comunicazione che dovrà avvenire per via telematica (dovrà essere stabilito);
3. entro il 28 febbraio 2009 verranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA;
4. per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
Per le spese del 2009 occorre aspettare per conoscere i termini e le modalità della comunicazione all'AdE e per l'invio della richiesta detrazione all'ENEA.
